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Finanziamenti INAIL: saranno anche utili?
Il 27 dicembre 2011 è stato pubblicato il bando INAIL che stanzia 205 milioni di euro per interventi a favore di interventi per il miglioramento della sicurezza del lavoro e della prevenzione. Il finanziamento è costituito da un contributo a fondo perduto del 50% del costo ammissibile da sostenere per l'intervento "migliorativo"

Immagine di repertorio a commento
Il 27 dicembre 2011 è stato pubblicato il bando INAIL che stanzia 205 milioni di euro per interventi a favore di interventi per il miglioramento della sicurezza del lavoro e della prevenzione. Per miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro si intende “il miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali”.
Il finanziamento è costituito da un contributo a fondo perduto del 50% del costo ammissibile da sostenere per l'intervento “migliorativo”.

Sono ammessi a contributo i progetti che rientrano in una delle due seguenti tipologie:

  1. progetti di investimento
  2. progetti per l’implementazione di modelli organizzativi (SGSL, OHSAS 18001, MOG art. 30 D.Lgs. 81/08 combinato con il D.Lgs. 231/01)  e di responsabilità sociale (SA 8000)

 

Viste le premesse e la grande attesa, dopo il discusso successo (?) dello stanziamento precedente, ci si chiede ma sono veramente utili queste iniziative?

La domanda sembrerebbe retorica: come possono non essere più che positive queste iniziative che aiutano i DL a investire in sicurezza?

Ragioniamo un attimo sulle tipologie di “interventi” che, al di là dei possibili finanziamenti, la normativa prevede che il DL di lavoro debba fare per garantire protezione e prevenzione ai lavoratori. Le tipologie di interventi sono tre:

  1. Tecnici: che mirano a garantire la migliore protezione e sicurezza i macchinari e impianti;
  2. Comportamentali: tramite una corretta e coerente informazione e formazione si influenzano i comportamenti dei lavoratori ottenendo maggiore coinvolgimento e prevenzione;
  3. Organizzativi: già dal D.Lgs. 626/94, ma soprattutto con il D.Lgs. 81/08 corre l’obbligo per il DL (art. 28 comma 2 let. d) di implementare procedure atte a garantire che le misure tecniche e comportamentali pianificate per migliorare la sicurezza in azienda siano concretamente attuate. Con l’art. 30 poi si riconoscono anche dei vantaggi (esimente dalla responsabilità amministrativa in caso di infortunio grave o mortale)
    a chi implementa un vero e proprio Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL).

Seconda domanda retorica: quali sono le tipologie di interventi più innovative e/o di prospettiva? Gli interventi di investimento su macchinari e impianti o le attività di prevenzione e di miglioramento, che sottointendono attività formative e organizzative.

In realtà sarebbero tutti interventi “utili” se fosse ben chiaro l’obiettivo: il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori e di prevenzione in azienda.

 

Se però per miglioramento si intende “andare oltre il semplice adempimento” mi sarei aspettato che l’INAIL non escludesse solo la formazione (presente nel precedente bando) dagli interventi finanziabili, ma anche gli investimenti intesi come mera sostituzione o inserimento con nuovi macchinari

Per il 2012 invece con il nuovo bando INAIL sono state escluse solo le attività formative ai lavoratori (presenti nel 2011) con il risultato (da verificare alla fine) che le richieste di assistenza per le domande di finanziamento riguardano (parlo principalmente per esperienza personale) per il 90% progetti di investimento.

L’utilità di questi finanziamenti è infatti percepita dalla maggior parte dei Datori di Lavoro più come una possibilità per ammodernare a “buon mercato” i propri impianti che per la reale portata di condizioni di sicurezza migliorative.

Il ragionamento “filosofico” del DL spalleggiato dalle caratteristiche del bando INAIL sembrerebbe essere: “avrei bisogno di un paio di nuove macchine utensili per gestire meglio la mia capacità produttiva: sento dal mio consulente se posso farlo passare come un intervento migliorativo della sicurezza in azienda”.

Nulla di male, certamente un tornio nuovo apporta maggiore sicurezza (soprattutto se quello sostituito è del tutto obsoleto), ma questo approccio, se perseguito in solitario, può distogliere dall’obiettivo di miglioramento che sappiamo poggiare anche sull’organizzazione aziendale e sulla formazione dei lavoratori.

E’ ora che il DL comprenda che, per migliorare la scurezza dei lavoratori, prevenzione e miglioramento hanno pari dignità rispetto alla “tecnologia” delle macchine, ma soprattutto che chi ha potere e volontà di agevolare interventi migliorativi lo faccia anche “orientando” i DL verso attività con una continuativa prospettiva di miglioramento che non sia solo un inseguimento alla miglior “tecnologia”.

Cosi come non avrebbe senso stabilire i programmi della formazione (vedi accordo conf. Stato Regioni dell’11 gennaio 2012) senza prevedere una verifica dell’apprendimento obbligatoria (vedi art. ing. Fabio Maccarelli …..), altrettanto “inutile” si potrebbe rilevare un’incentivazione indiscriminata di attività di mero investimento da interventi mirati a creare un’organizzazione e continuità a una cultura del miglioramento.

Im messaggio che mi sento di lasciare è rivolto ai DL ma soprattutto ai loro consulenti che, in quanto tali, potrebbero aver la ghiotta opportunità di sfruttare la leva economica (incentivi INAIL per es.) per convincere gli imprenditori sulla convenienza nell’investire nella implementazione di sistemi di gestione (SGSL e/o MOG231) prevenzionali.

Certo anche i professionisti della sicurezza dovranno essere in grado di rendere accettabile questo impegno (economico, culturale, organizzativo), ma questa sarà la sfida dei px anni: elaborare e investire in modelli organizzativi “sostenibili” che perseguano non solo la miglior sicurezza dei lavoratori (SGSL 18001 per es.), ma che contribuiscano ad aumentare i benefici per le aziende assicurandone nel contempo il valore (art. 30 D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 231/01).

Enrico Innocenti
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